Giudice Sportivo: Due giornate al responsabile dell’area tecnica Belviso

Giudice Sportivo: Due giornate al responsabile dell’area tecnica Belviso

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 15 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 11, 12 e 13 OTTOBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della nona giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, FOGGIA, GIUGLIANO, MONOPOLI, SORRENTO e TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
ACR MESSINA
A) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato al 52° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per circa quindici secondi che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. all’inizio del secondo tempo, tre petardi di elevata potenza sul terreno di gioco, nelle immediate vicinanze di fotografi, raccattapalle e Forze dell’Ordine, così ritardando l’inizio del secondo tempo di circa un minuto;
2. al 48° minuto del secondo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della propria squadra, due petardi sul terreno di gioco, uno di questi esplodeva vicino ad un proprio calciatore mentre stava esultando, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerata la particolare odiosità della condotta sub A) e la pericolosità della condotta sub B), rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (ulteriori rispetto al ritardo nell’avvio del secondo tempo di gara) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

CATANIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord – Settore Superiore Rosso e Settore Inferiore Azzurro, intonato:
1. al 47° minuto del secondo tempo (circa il 70% dei suoi sostenitori), un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto consecutivamente per un minuto, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 49° minuto del secondo tempo (circa il 90% dei suoi sostenitori), intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto consecutivamente per un minuto che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità delle condotte sub 1) e 2) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00
TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante il secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, una quindicina circa tra bottigliette vuote di plastica e bicchieri sul terreno e nel recinto di gioco, così ritardando la ripresa del gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la ritardata ripresa del gioco) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
TARANTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 15° e 19° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00
MONOPOLI per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 22° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per quattro volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TEAM ALTAMURA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
DI NAPOLI RAFFAELE (CAVESE)

AMMONIZIONE (II INFR)
GAUTIERI CARMINE (TARANTO)

AMMONIZIONE (I INFR)
BIANCOLINO RAFFAELE (AVELLINO)
CAPUANO EZIO (FOGGIA)

COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
BELVISO EMANUELE (FOGGIA)
per avere, al termine del primo tempo, mentre la Quaterna Arbitrale stava rientrando negli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa ed offensiva nei confronti dell’Arbitro e del Quarto Ufficiale in quanto si avvicinava a quest’ultimi proferendo nei loro confronti frasi irrispettose e ingiuriose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MUNAO GIUSEPPE (ACR MESSINA)
per avere, dopo la realizzazione del goal da parte della propria squadra, tenuto una condotta non corretta in quanto faceva accesso nel recinto di gioco, nella zona antistante la Curva Ospiti nonostante non fosse inserito in distinta.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PUCZKA DAVID (JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ANZELMO DOMENICO (ACR MESSINA)
NDOJ EMANUELE (LATINA)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE)
ESEMPIO STEFANO (TURRIS)

AMMONIZIONE (VI INFR)
BACCHETTI LORIS (CASERTANA)

AMMONIZIONE (III INFR)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
CARRETTA MIRKO (CASERTANA)
BOFFELLI VALERIO (CAVESE)
DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)
GUERINI ALESSIO (CROTONE)
SILVA PERTINHES JONATHAN (CROTONE)
ROMANO ANTONIO (GIUGLIANO)
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (MONOPOLI)
CASTORANI MANUELE (POTENZA)
CONTESSA SERGIO (TARANTO)
MASTROMONACO GIAN LUCA (TARANTO)
DE SANTIS EROS (TEAM ALTAMURA)
CRIMI MARCO (TRAPANI)

AMMONIZIONE (II INFR)
KRAPIKAS TITAS (ACR MESSINA)
RIZZO FRANCESCO (ACR MESSINA)
RUSSO LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (AUDACE CERIGNOLA)
ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
PETITO FRANCESCO PIO (AZ PICERNO)
PRISCO ANTONIO (BENEVENTO)
MONTALTO ADRIANO (CATANIA)
FELLA GIUSEPPE (CAVESE)
CARILLO LUIGI (FOGGIA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO (FOGGIA)
AFENA-GYAN FELIX OHENE (JUVENTUS NEXT GEN)
DI RENZO GIOVANNI PAOLO (LATINA)
PACE FEDERICO (MONOPOLI)
SCIACCA GIACOMO MICHELE (POTENZA)
PESCHETOLA LORENZO (TEAM ALTAMURA)
MORRONE BIAGIO (TURRIS)

AMMONIZIONE (I INFR)
MAMONA BLUE JUNIOR (ACR MESSINA)
MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO)
PERLINGIERI MARIO (BENEVENTO)
DELI FRANCESCO (CASERTANA)
D’ANDREA FILIPPO (CATANIA)
SCHIRO’ THOMAS (CROTONE)
MULAZZI GABRIELE (JUVENTUS NEXT GEN)
CATURANO SALVATORE (POTENZA)
CANGIANIELLO SIMONE (SORRENTO)
CAPUTO GIORGIO (TARANTO)
MARCONE RICHARD GABRIEL (TURRIS)
NICOLAO GIUSEPPE (TURRIS)